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Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: nuovo elenco e obblighi per le aziende

29 Ottobre 2026

In questo articolo si parla di…

  • Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il nuovo elenco ministeriale aggiorna i soggetti abilitati ai controlli previsti dal D.Lgs. 81/2008.
  • L’obbligo interessa le attrezzature indicate nell’Allegato VII e rimane sotto la responsabilità del datore di lavoro.
  • Le aziende devono rendicontare le attrezzature, monitorare le scadenze, scegliere un verificatore abilitato e conservare correttamente i verbali.

Il nuovo elenco dei verificatori non cambia gli obblighi, ma richiede un controllo da parte delle aziende

Con il Decreto direttoriale n. 130 del 29 settembre 2026, il Ministero del Lavoro ha pubblicato il 75° elenco dei soggetti abilitati a effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro previste dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008.

Per i datori di lavoro si tratta comunque di un aggiornamento importante, perché il provvedimento aggiorna l’elenco degli organismi ai quali le aziende possono rivolgersi per effettuare le verifiche previste dalla normativa.

Prima di affidare una verifica, infatti, è necessario controllare che il soggetto scelto sia presente nell’elenco più recente e che la sua abilitazione comprenda la tipologia di attrezzatura interessata.

Affidarsi a un organismo non autorizzato può rendere la verifica priva dei requisiti richiesti e lasciare l’azienda esposta in caso di controllo o incidente.

Quali attrezzature devono essere sottoposte a verifica periodica

Non tutte le attrezzature presenti in azienda rientrano nello stesso regime. L’obbligo riguarda quelle espressamente indicate nell’Allegato VII del Testo Unico sulla sicurezza. Tra le principali rientrano:

  • gru mobili, gru per autocarro e altre attrezzature per il sollevamento di materiali;
  • piattaforme di lavoro elevabili e ponti mobili;
  • ascensori e montacarichi utilizzati nei cantieri;
  • apparecchi destinati al sollevamento di persone;
  • generatori di vapore;
  • attrezzature e insiemi a pressione;
  • generatori di calore per impianti centrali di riscaldamento che superano le soglie previste;
  • alcune attrezzature impiegate nei settori edile, siderurgico, portuale ed estrattivo.

La periodicità può essere annuale, biennale, triennale o più lunga, a seconda del tipo di attrezzatura, dell’anno di fabbricazione e del settore nel quale viene utilizzata.

Manutenzione, controlli e verifiche periodiche non sono la stessa cosa

Uno degli errori più frequenti consiste nel considerare la manutenzione ordinaria equivalente alla verifica periodica prevista dalla legge.

La manutenzione serve a conservare l’attrezzatura in condizioni adeguate di funzionamento. I controlli periodici o straordinari, invece, verificano il mantenimento dei requisiti di sicurezza, anche dopo eventi particolari come riparazioni, trasformazioni, incidenti o lunghi periodi di inattività.

La verifica periodica prevista dall’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008 è un’attività ulteriore, eseguita da INAIL, ASL, ARPA o da un soggetto pubblico o privato abilitato. Il suo obiettivo è accertare lo stato di conservazione e l’efficienza dell’attrezzatura ai fini della sicurezza.

Avere effettuato regolarmente la manutenzione, quindi, non esonera l’azienda dall’obbligo di richiedere la verifica periodica.

Verifiche periodiche attrezzature di lavoro: cosa devono fare le aziende

La responsabilità di attivare la procedura rimane in capo al datore di lavoro. Per evitare irregolarità, l’azienda dovrebbe seguire alcuni passaggi precisi.

1. Censire tutte le attrezzature

Il primo passo è creare un elenco aggiornato delle attrezzature presenti nelle diverse sedi, reparti e cantieri. Per ciascuna attrezzatura è opportuno registrare almeno:

  • tipologia e modello;
  • numero di matricola;
  • anno di fabbricazione e di messa in servizio;
  • sede o cantiere in cui viene utilizzata;
  • data dell’ultima verifica;
  • periodicità prevista;
  • prossima scadenza;
  • verbali, manuali e dichiarazioni di conformità disponibili.

Il censimento deve comprendere anche le attrezzature trasferite tra sedi o cantieri e quelle acquisite tramite noleggio o concessione in uso.

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2. Comunicare la messa in servizio

Quando previsto, il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL la messa in servizio dell’attrezzatura. L’Istituto procede quindi all’assegnazione della matricola necessaria per identificarla.

La procedura viene gestita attraverso il servizio telematico CIVA, utilizzato anche per richiedere diverse prestazioni relative a impianti e attrezzature.

3. Programmare la prima verifica periodica

La prima verifica deve essere richiesta all’unità territoriale INAIL competente, rispettando la periodicità indicata nell’Allegato VII.

Dalla ricezione di una richiesta completa, l’INAIL ha 45 giorni per effettuare la verifica direttamente oppure attraverso un soggetto abilitato. Decorso inutilmente questo termine, il datore di lavoro può rivolgersi a un altro soggetto pubblico o privato abilitato.

La richiesta dovrebbe essere presentata con un anticipo sufficiente rispetto alla scadenza, considerando anche il tempo necessario per integrare eventuali documenti mancanti.

4. Gestire le verifiche successive

Dopo la prima verifica, le successive possono essere affidate, a scelta del datore di lavoro, all’ASL, all’ARPA quando previsto dalla normativa regionale oppure a un soggetto pubblico o privato abilitato.

Prima di conferire l’incarico è necessario consultare l’elenco ministeriale aggiornato e verificare che l’organismo possa operare per quella specifica attrezzatura.

Le verifiche sono effettuate a titolo oneroso e i relativi costi sono a carico del datore di lavoro.

5. Conservare verbali e registrazioni

I verbali rilasciati dopo ogni verifica devono essere conservati e messi a disposizione degli organi di vigilanza.

Anche i controlli effettuati sull’attrezzatura devono essere registrati per iscritto. Le registrazioni relative agli ultimi tre anni devono essere conservate insieme alla documentazione tecnica, ai manuali, alle dichiarazioni di conformità e agli eventuali interventi di manutenzione.

Un archivio incompleto rende più difficile dimostrare la corretta gestione dell’attrezzatura, anche quando le attività sono state realmente eseguite.

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6. Non utilizzare attrezzature con verifica scaduta

La periodicità indicata dalla normativa rappresenta il termine entro il quale la verifica deve essere effettuata, non semplicemente richiesta.

Se la verifica non viene completata entro la scadenza, l’attrezzatura non dovrebbe essere utilizzata fino alla regolarizzazione. Continuare a impiegarla può esporre l’azienda a sanzioni, contestazioni e responsabilità ancora più rilevanti in caso di infortunio.

Una gestione digitale aiuta a non perdere le scadenze

Nelle aziende con più sedi, cantieri o reparti, gestire le attrezzature attraverso fogli di calcolo, email e documenti cartacei aumenta il rischio di dimenticare una scadenza o di non trovare rapidamente un verbale.

Un sistema digitale consente invece di associare a ogni attrezzatura la relativa documentazione, impostare avvisi automatici e conoscere in tempo reale lo stato delle verifiche.

Con Qipo è possibile organizzare digitalmente i documenti delle attrezzature aziendali, monitorarne le scadenze e ricevere notifiche prima dei termini previsti. La stessa piattaforma permette di gestire DPI, attestati, formazione e dotazioni assegnate ai lavoratori, mantenendo le informazioni in un unico ambiente.


Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: domande frequenti

Tutte le attrezzature aziendali devono essere sottoposte a verifica periodica?

No, le verifiche previste dall’articolo 71, comma 11, riguardano le attrezzature indicate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008. Tutte le attrezzature devono comunque essere mantenute, controllate e utilizzate in condizioni di sicurezza.

Chi deve richiedere la prima verifica periodica?

La richiesta è responsabilità del datore di lavoro e deve essere presentata all’INAIL, generalmente attraverso il servizio CIVA. Le verifiche successive possono essere affidate ad ASL, ARPA o soggetti abilitati.

Un’attrezzatura può essere utilizzata con la verifica scaduta?

No. La verifica deve essere effettuata entro la periodicità prevista. In caso di scadenza non rispettata, l’attrezzatura deve essere fermata fino alla regolarizzazione.


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