Certificato di malattia retroattivo: cosa cambia con le nuove regole INPS
In questo articolo parliamo di…
- La circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026 permette, a determinate condizioni, di riconoscere la tutela previdenziale anche per il giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato di malattia.
- La novità riguarda sia le visite domiciliari sia quelle ambulatoriali, ma non consente di giustificare indiscriminatamente più giorni di assenza precedenti alla visita medica.
- Per le aziende diventa importante verificare correttamente le date degli attestati, aggiornare le procedure interne e coordinare senza errori comunicazioni, assenze e adempimenti amministrativi.
La circolare INPS n. 92/2026 amplia la tutela dei lavoratori e richiede alle aziende una gestione più attenta delle assenze
Un lavoratore si ammala, avvisa l’azienda, ma riesce a ottenere una visita medica soltanto il giorno successivo. Da quando decorre la tutela previdenziale? Il primo giorno di assenza può essere riconosciuto oppure deve essere considerato non documentato?
La circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026 interviene su questa situazione.
L’INPS ha aggiornato il proprio orientamento tenendo conto delle difficoltà che possono impedire al lavoratore di ottenere una visita nello stesso giorno in cui inizia la malattia, come la carenza di medici di medicina generale e i carichi dell’assistenza territoriale.
La novità amplia la tutela del lavoratore, ma richiede alle aziende di prestare maggiore attenzione alle date indicate negli attestati e alla corretta registrazione delle assenze.
Quando il certificato di malattia può essere retroattivo
L’espressione “certificato di malattia retroattivo” deve essere utilizzata con cautela.
La regola generale continua a prevedere che la malattia decorra dalla data di rilascio del certificato. Dal 4 settembre 2026, tuttavia, l’INPS può riconoscere la tutela previdenziale anche per il solo giorno immediatamente precedente, se il medico attesta che la malattia è iniziata quel giorno.
La novità si applica sia alla visita domiciliare sia a quella ambulatoriale.
Non significa, quindi, che il medico possa coprire liberamente diversi giorni precedenti. Se il lavoratore viene visitato mercoledì, il nuovo criterio può riguardare il martedì, ma non consente di riconoscere automaticamente anche il lunedì.
Il giorno precedente, inoltre:
- non deve essere un sabato;
- non deve essere una domenica;
- non deve coincidere con una festività infrasettimanale.
In queste giornate il lavoratore può rivolgersi ai servizi di continuità assistenziale. Restano inoltre invariati i limiti massimi di indennizzabilità previsti dalla normativa.
Un esempio pratico
Se un lavoratore si ammala lunedì, comunica subito l’assenza all’azienda e viene visitato martedì, il medico può indicare nel certificato che la malattia è iniziata lunedì. In presenza delle condizioni previste, la tutela previdenziale può comprendere anche quella giornata.
Se, invece, la visita avviene mercoledì, il nuovo criterio non permette di coprire automaticamente l’assenza iniziata lunedì. Il riconoscimento può retroagire soltanto al giorno immediatamente precedente al rilascio.
Per questo motivo non è sufficiente leggere la data di inizio dichiarata: occorre confrontarla con la data di rilascio del certificato e con il calendario.
Le aziende dovrebbero intervenire su 5 aspetti
1. Aggiornare le procedure interne
Regolamenti, manuali e comunicazioni rivolte ai dipendenti devono riflettere il nuovo orientamento. La visita ambulatoriale non può più essere considerata sempre incompatibile con il riconoscimento del giorno precedente.
Rimane comunque necessario spiegare che la regola riguarda una sola giornata e non permette di giustificare indiscriminatamente periodi più lunghi.
2. Verificare attentamente gli attestati
Per ogni evento interessato dalla nuova regola, l’azienda o il consulente dovrebbe controllare:
- la data di rilascio dell’attestato;
- la data dichiarata di inizio della malattia;
- la distanza tra le due date;
- l’eventuale presenza di sabati, domeniche o festività;
- la corretta registrazione nel sistema delle presenze.
È importante evitare sia il mancato riconoscimento di una giornata coperta, sia l’estensione automatica della tutela a periodi che non rientrano nelle nuove indicazioni.
3. Coordinarsi con chi gestisce le paghe
L’ufficio HR deve informare chi elabora le presenze e le retribuzioni, internamente o attraverso un consulente del lavoro.
La circolare riguarda infatti la tutela previdenziale INPS, mentre trattamento economico, periodo di carenza, integrazioni aziendali e modalità di comunicazione possono dipendere dal CCNL applicato.
Nei casi dubbi è quindi opportuno verificare il contratto collettivo ed evitare valutazioni automatiche.
4. Distinguere la comunicazione dal certificato
Il lavoratore deve continuare a informare tempestivamente l’azienda della propria assenza, secondo le modalità stabilite dal contratto o dal regolamento interno.
Il certificato telematico documenta l’evento ai fini previdenziali, ma non sostituisce la comunicazione necessaria per permettere all’azienda di riorganizzare attività e turni.
Se richiesto, il dipendente deve inoltre fornire il numero di protocollo univoco del certificato.
5. Tutelare la riservatezza del lavoratore
Il datore di lavoro consulta l’attestato di malattia, che non contiene la diagnosi. Per gestire l’assenza non è necessario conoscere la patologia del dipendente.
Le aziende devono quindi raccogliere soltanto le informazioni amministrative necessarie e utilizzare strumenti che garantiscano accessi controllati e una gestione ordinata dei dati.
Leggi anche: Assenteismo sul lavoro: cause, conseguenze e possibili soluzioni
Che cosa non cambia per il lavoratore
Anche dopo la circolare n. 92/2026, il dipendente deve:
- avvisare tempestivamente il datore di lavoro;
- rivolgersi al medico per ottenere il certificato;
- verificare la correttezza dei dati;
- controllare l’indirizzo di reperibilità;
- rispettare le fasce previste per le visite di controllo;
- comunicare eventuali variazioni dell’indirizzo.
Con il certificato telematico non è normalmente necessario inviare l’attestato all’azienda, perché il datore può consultarlo attraverso i servizi INPS. Restano però validi gli obblighi di comunicazione stabiliti dal CCNL e dalle procedure aziendali.
Perché digitalizzare la gestione delle assenze
Un’assenza per malattia può influire sulla pianificazione dei turni, sull’organizzazione del reparto e sull’elaborazione delle presenze.
Quando le informazioni vengono distribuite tra telefonate, email, fogli di calcolo e messaggi personali, aumenta il rischio di errori o ritardi.
Una piattaforma centralizzata permette invece di:
- registrare tempestivamente le assenze;
- aggiornare il calendario aziendale;
- informare i responsabili;
- coordinare assenze e turni;
- mantenere uno storico ordinato;
- ridurre lo scambio di informazioni attraverso canali non strutturati.
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La tecnologia non sostituisce il consulente del lavoro o la valutazione normativa. Consente però di mantenere coerenti e aggiornati
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Certificato di malattia retroattivo: Domande & Risposte
Il certificato di malattia può essere retroattivo?
Dal 4 settembre 2026 l’INPS può riconoscere la tutela previdenziale anche per il giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato, se il medico attesta che la malattia è iniziata quel giorno. Non è prevista una retroattività generalizzata.
La nuova regola vale anche per la visita ambulatoriale?
Sì. La principale novità della circolare INPS n. 92/2026 è l’estensione del riconoscimento anche ai certificati rilasciati dopo una visita ambulatoriale, oltre che domiciliare.
La regola vale se il giorno precedente è sabato, domenica o festivo?
No. Il giorno precedente non deve coincidere con un sabato, una domenica o una festività infrasettimanale. In queste giornate è disponibile il servizio di continuità assistenziale.